Lo Statuto

COSTITUZIONE dello STATO ITALIANO

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 2.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento deidoveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.c.2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pienosviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.c.2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 13.c.1. La libertà personale è inviolabile.

Art. xxxxNon esiste povertà e violenza senza ignoranza“PRO VITEM” ONLUS per la tutela e rispetto per la vita attraverso l’art. 32 della Costituzione Italiana, promuove LA SALUTE in tutte le sue forme, arrivando al pieno compimento “evoluzione e sviluppo”dell’autodeterminazione attraverso l’acculturazione. Quindi è un aiuto esterno (indispensabile in questo momento storico), un incentivo affinchè il vero lavoroeducativo sia fatto dall’individuo verso se stesso.Educazione e sviluppo _ porta all’evoluzione e autodeterminazione/autorealizzazione.

OBIETTIVO: il benessere (ben – essere) dell’uomo e la prevenzione degli stati di malessere.Carattere primario e di urgenza è la sopravvivenza, poi il continuo miglioramento che porta fino all’autodeterminazione _ felicità e autodeterminazione.

AUTODETERMINAZIONE è il contrario di AUTODISTRUZIONEIl fine che si vuole perseguire è OLISTICO (olos in greco = globale, complessivo, completo) al fine di EUDAIMONIA = VIVERE BENE._ perchè l’individuo stesso sia in grado di controllare e utilizzare se stesso _ e poi utilizzare le proprie risorse per autodeterminarsi _ indipendenza e libertà _  impiego e utilizzo di se stesso nella società e nell’ambiente in cui vive. A tal fine si chiarisce l’art. 32 con le parole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:- la salute in tutte le sue forme, fisica, psicologica e sociale nell’ecosistema autoctono- non c’è bisogno di dare più anni alla vita, ma dare più qualità agli anni.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita con sede in via Madonna degli Angeli n.5 – Ormea (cn) l’associazione nazionale di promozione sociale denominata “PRO VITEM” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifichenonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L’Associazione “PRO VITEM”, più avanti chiamata per brevità Associazione o Onlus, non ha scopo di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge le attività di utilità socialein maniera riservata e discreta a favore degli associati e di terzi.

Art. 3. L’associazione è indipendente da ogni influenza ideologica, partitica, religiosa, di forma di governo e da tutto ciò che divide gli esseri umani e può farli litigare.

Finalità e attività.

Art. 4. L’Associazione in particolare persegue le finalità spiegate alla pagina precedente.

Art. 5. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolomeramente esemplificativo: tutela dei diritti civili, cultura alla legalità attraverso l’istruzione e laformazione; tutela degli animali e piante autoctoni e valorizzazione natura e ambiente, promozione dellacultura anche informatica e dell’arte; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.a) La prevalenza e primarietà dell’azione sarà educazione e sviluppo attraverso n. 4, 5, 10 dell’art. 10 del Dlgs 460/97 sulle Onlus. Al fine di rendere indipendente l’individuo perchè possa autodeterminarsi equindi realizzarsi pienamente. b) Per raggiungere il fine non si esclude che, a volte, debbano essere eliminati alcuni ostacoli consideratibisogni primari (solo per ordine di tempo nell’attuazione pratica) in cui risultino esigenze primarieterritoriali (bisogni primari di Piaget) oppure che questi bisogni possano venire realizzati e satollati comemezzo per poter realizzare l’obiettivo. c) Le attività di cui alla lettera a) dell’art. 10 del Dlgs 460/97, dipendono e hanno prevalenza con le esigenze territoriali in quanto esse devono esprimere e sviluppare la specificità, particolarità e peculiaritàterritoriale, perchè essa concerne il rispetto dell’ecosistema locale. Quest’ultimo esprime lo specchio degli individui che si adattano a tale ambiente e viceversa gli individui si esprimono e utilizzano l’ambiente nel quale vivono, interagendo con esso senza danneggiarlo, in rispetto con l’equilibrio complessivo. d) Tutti gli obiettivi di cui la lettera a) art. 10) tranne la beneficenza n. 3 del Dlgs sono il mezzo per raggiungere l’obiettivo che questa Onlus si prefigge. Perchè dall’inizio della sua nascita, si prevede che le attività saranno di natura terra-terra, inizialmente soddisfacendo la fame materiale, combattendo il NON rispetto delle regole/leggi e quindi ripristinando i diritti e facendo conoscere i diritti, le Leggi ecc. anche con corsi appositi dedicati alla popolazione, alle fasce più illetterate della popolazione in un datoargomento. Partendo dalle zone e persone più in difficoltà, qualsiasi sia la difficoltà, secondo le richieste personali. e) L’evoluzione e sviluppo in questo momento storico passa altresì dal miglioramento della condizione femminile mondiale e dell’infanzia e dal sostegno della promozione della donna acculturata e sapiente, ma non saccente. (legge 49/1987 Ministero degli Esteri) f) Altro mezzo di questa Onlus da poter utilizzare: non si esclude la costituzione di altre società, oppure Onlus o altro inizialmente in via subordinata, che siano legate alla principale per rispettare lo stesso obiettivo e con le stesse rigorose qualità morali. Queste attività subordinate devono seguire e conseguire le peculiarità territoriali. In genere queste derivazioni devono essere intestate e gestite da privati, pur comprendendo un periodo iniziale direttamente tutelato dalla principale PRO-VITEM, perchè come mamma chioccia, deve proteggere e dirigere queste iniziative come fosse un bambino da allevare, ma che prima o poi dovrà diventare indipendente, autogestendosi e addirittura staccandosi totalmente dalla principale, non solo giuridicamente. In quest’ultimo caso dovrà mantenerne però, per sempre, i principi morali. O almeno non dimenticare di essere “un cittadino modello” come verrà spiegato meglio nello Statuto morale. g) L’intera società in cui l’individuo vive sarà lo specchio del privato e il privato sarà lo specchio della stessa società. Cioè ancora, il privato e la società, rivolgendo gli occhi all’altro, vedrà il riflesso e il proseguimento di se stesso. h) essendo un’associazione che vuole ritenere come principio e mezzo essenziale la legalità come stabilita dalla società italiana e dalle sue Leggi, vengono tenuti in maggior considerazione (non d’importanza, ma di tempo) qualsiasi figura già riconosciuta dalla società che abbia ruolo di tutela e protezione della popolazione soprattutto con incarichi legati alla legalità. A quest’ultima va riservata (solo in ordine al tempo) la primaria attenzione per la loro educazione e collaborazione (sempre che vi sia loro richiesta e partecipazione). Questo vuol dire che, in caso venga gestito un corso a numero chiuso e negli ultimi posti vi sia un privato e una figura pubblica, in principio generico verrà favorita la figura pubblica, non perchè sia più importante del primo, ma perchè potrebbe essere a sua volta di maggiore utilità e servizio al pubblico. E salvo che ciò non contrasti con gli interessi di peculiarità locale, nel qual caso verranno preferite queste ultime. Oppure si valuterà l’esigenza più immediata. i) come seguito alla lettera g) h) di codesto articolo si dimostrerà e in ciò è costituito il meccanismo di codesta Onlus, che il guardare alla legalità così come inteso seguendo e rispettando le Leggi attualiitaliane costituite e le Leggi generali mondiali per il rispetto e la dignità dell’Uomo e dell’Ambiente nel quale esso interagisce, che nella legalità e nel suo rispetto si può diventare più ricchi, certamente e molto più ricchi di quando si seguono le Leggi dell’illegalità e malavita e in particolare contravvenendo o facendo il contrario delle Leggi precostituite istituzionali. Inizialmente il fondamento da attuare perarrivare alla ricchezza appena dichiarata sarà di ordine materiale (benessere). Successivamente, dopo molti anni, quando la prima sarà raggiunta, i cittadini constateranno che oltre ad essa, esiste una ricchezza molto maggiore che non è di ordine economico. Ma una non esclude l’altra. Salvo escludere la ricchezza materiale all’altra, ma non il contrario. l) Se gli obiettivi di questa Onlus verranno centrati, fra molti anni essa finirà il suo lavoro perchè morirà automaticamente, vedendo fiorire e tramutarsi in autodeterminazione l’essere di ogni privato che diventerà perfettamente equilibrato e soddisfatto tra se stesso e l’intera società, nella quale esisterà per mezzo del rispetto reciproco, l’intelligenza e la cultura necessaria per essere felice, sentendosi un essere completo e indiviso. Questo metodo creerà nel futuro un automatismo alla legalità e quindi al rispetto di se stessi e di conseguenza degli altri. Anche questo verrà spiegato più approfonditamente nello Statuto morale. Tale Onlus finirà come è partita, nel perfetto silenzio e povertà, perchè le capacità e le voci sono e appartengono ai loro membri e a coloro che la dirigono, come rappresentanti e amministratori dei figli soci, secondo le finalità dichiarate. Perchè tale Onlus è e deve rimanere uno strumento ovvero un contenitore e un mezzo per più facilmente portare a compimento le sue finalità di miglioramento e evoluzione della società in cui è radicata.

Art. 6. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 7. “Vigilanza morale-culturale”. Per il perseguimento dei propri scopi educativi e formativi alla tutela e rispetto dei diritti civili, in particolare perseguendo l’obiettivo di automatismo alla legalità iniziando dalla prevenzione al reato, l’Onlus potrà ammonire il responsabile di comportamenti o azioni anche non palesemente contro la Legge, ma incivili o che potrebbero portare al reato o che potrebbero creare un’abitudine negativa o un lassismo all’inciviltà (atteggiamenti border-line), alla mancanza di ordine e pulizia in qualsiasi modo ciò venga inteso pubblicamente e globalmente, per il bene pubblico del determinato momento storico; la valutazione non dev’essere legata a valori di tradizione o a qualsiasi altra visione privata o parziale. A tal fine e per compilare per scritto il documento di “ammonimento” (di colore giallo come nel gioco del calcio) di cui va rilasciata copia nelle mani dell’intestatario, possono essere chieste e pretese le generalità, anche con richiesta di esibizione dei documenti d’identità. In caso di rifiuto di comunicazionee visione dei documenti identificativi, l’accertatore può fare fotografie del soggetto da ammonire. Porta il più presto possibile tale immagine presso le forze dell’ordine ai fini identificativi, ricevendone in cambio tali dati. In caso il soggetto ponesse problemi ostativi quali il diritto alla privacy, l’accertatore e l’ammonito si recano assieme negli uffici delle forze dell’ordine. In tal caso l’accertatore, dopo aver ricevuto tutti i dati identificativi necessari, cancella o distrugge tale immagine. Le forze dell’ordine intervenute si accertano della completezza ed effettuazione di tale azione. In caso l’ammonimento non possa venire consegnato a mani, potrà venir recapitato al domicilio o residenza, tramite altri mezzi, quali via postale. In caso il soggetto dimostrasse per fondate ragioni di non aver ricevuto l’Ammonimento (tranne a mani), potrà usufruire ugualmente dei trenta giorni per far ricorso all’Associazione. Per tutti gli altri effetti invece, vale l’emissione alla data di registrazione. Il documento di ammonizione non possiede alcun valore legale o giuridico ai sensi di Legge, ma comporta un mero ammonimento morale. Tale avviso o avvertimento morale, soprattutto se reiterato e/o precedente al reato però, potrà venire considerato o valutato come peggiorativo in ogni tipo di Tribunale, dal Giudice addetto in caso di stesso reato o similare. Oppure se giustamente accusato, potrà essere peggiorativo anche per altri reati, potendo il Giudice incaricato, valutare tale ammonimento quale infierimento, abitudinarietà, tendenzialità al reato, a sfavore della condanna del soggetto. L’ammonito ha 30 giorni di tempo per comunicare via internet o raccomandata RR, le sue contrarietà, facendo fondato ricorso all’organo di controllo il cui indirizzo è specificato sul documento rilasciato. Tale organo ha massimo 30 giorni di tempo per analizzare ed eventualmente revocare il documento se riscontra fondati e provati motivi nel ricorso. In quest’ultimo caso lo deve comunicare all’intestatario e annotare sul registro apposito, accanto all’annotazione dell’ammonimento emesso. Se sorge la necessità e fondatezza di dover approfondire alcuni aspetti sottolineati dall’intestatario, l’organo addetto deve comunicarlo al richiedente allegando i termini di risposta reciproca che non devono superare i 30 giorni. In caso di tempi più lunghi per cause non dipendenti dalla Onlus e/o di forza maggiore, va registrato il motivo sull’apposito registro Onlus e posto a conoscenza dell’intestatario del ricorso per i tempi. I motivi vanno comunicati in caso di richiesta scritta specifica. Alla fine dell’esercizio annuale di bilancio, l’Assemblea valuterà e prenderà i necessari provvedimenti, incaso di troppi errori lievi commessi dall’ammonitore socio, anche revocandone l’incarico. Tale provvedimento è inappellabile e definitivo e ne esclude la ripetibilità dell’incarico per sempre. La necessità di provvedimenti può venire fatto presente da più soci, oppure dal Presidente, dai Consiglieri, dal Consiglio. In caso i soci ritengano necessaria la segnalazione, ne devono informare almeno uno dei Consiglieri, con anticipo adeguato. Il Consiglio si cura di raccogliere tutte le informazioni e gli accertamenti necessari da presentare alla riunione dell’Assemblea, in aggiunta a quelli dei soci che questi ultimi ritengono di dover portare all’attenzione. In caso venisse valutata la necessità, il Consiglio può sospendere provvisoriamente l’ammonitore fino alla prima assemblea utile.

Art. 8. In conseguimento all’art. 5) 7) l’Associazione può intervenire e costituirsi in giudizio nelle cause giuridiche che possono avere un rilievo sociale oppure avere un’influenza o interesse culturale/formativo di tipo sociale pubblico oppure che interessi una fascia sociale specialmente se ritenuta più debole, per difenderla o proteggerla a favore della stessa fascia e in suo interesse. Sia costituendosi in proprio per difendere diritti generali che supportando e sostenendo singoli soggetti, al loro fianco oppure anche in loro vece con regolare procura secondo la Legge.

Soci

Art. 9. Possono diventare soci dell’Onlus, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano vivere nel rispetto di essi e partecipare alla loro realizzazione. Coloro che partecipano o ritengano di appoggiarla con qualsiasi mezzo legale, materiale o no. Si ritiene molto più prezioso l’apporto di se stesso con la propria capacità in qualunque forma il soggetto voglia liberamente e scientemente parteciparvi, anche al solo fine della conoscenza o per diffondere questa idea e il suo obiettivo. Nel primo caso, della conoscenza come cultura, il soggetto andrà aiutato e tutelato in tutti i modi possibili, secondo le sue esigenze che egli richiederà secondo il suo libero arbitrio. Nel secondo caso, quello della conoscenza e della eventuale diffusione della Onlus, il soggetto dovrà arrangiarsi da solo. Tipi di collaborazioni: Collaboratori foglia: coloro che vi partecipano solo saltuariamente, senza un impegno materiale regolare, che vivono esternamente o che pur vivendo esternamente hanno un impegno come socio nella società, al di fuori della sede Onlus. Purchè perseguano gli stessi obiettivi e si tengano in contatto con il cammino che essa farà, nei momenti indispensabili di riunione comune. Collaboratori semi o mani: coloro che, pur abitando in case diverse e con la propria famiglia in sede, convivono condividendo gli stessi obiettivi e vivono quotidianamente in momenti comuni e col lavoro comune, nei lavori di autogestione, i quali devono rendere completamente indipendente, anche se gradualmente, la sopravvivenza degli stessi al loro interno. Quindi attività principale è la cura e produzione della terra per i fabbisogni alimentari, di abbigliamento, di costruzione di edifici, ecc. con i materiali il più possibile offerti dall’ambiente in cui si vive. Questi soci possono anche vivere in sede per un certo tempo, perchè nessuno si deve legare perennemente per diventare dipendente in qualsiasi modo, anche solo psicologicamente. Ciò andrebbe contro gli obiettivi della Onlus. Inoltre l’entrata in questo tipo di convivenza dev’essere voluta dal soggetto singolo e poi da tutta la famiglia assieme, insomma da tutti i partecipanti, bambini compresi, che decidono di vivere qui secondo i principidell’Onlus. Invece l’indipendenza ed eventuale uscita materiale dall’ambiente comunitario in sede, se non viene deciso dal socio e dalla sua famiglia, dev’essere discusso in sede assembleare e stabilito dal Consiglio direttivo (che non può non tenere conto della riunione assembleare) per il momento ritenuto idoneo e facilitato all’esterno verso la società in modo e tempi graduali ma indefettibili.

Art. 10. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Vale l’accettazione per consenso/assenso dopo 90 giorni dalla domanda, dalla data di ricezione nelle mani del Consiglio. I soci interni possono essere solo persone fisiche singole. Invece i soci sostenitori possono essere persone giuridiche o qualsiasi altra forma rappresentativa o insieme di persone.

Art. 11. Il rigetto della domanda di iscrizione, se richiesto dall’interessato e con comunicazione scritta, dev’essere data risposta per scritto specificandone i motivi, se richiesti specificamente.

Diritti e doveri dei soci.

Art. 12. Al fine della valutazione della qualifica di socio della Onlus “morale” potranno essere valutate e quindi richieste informazioni anche per mezzo della fedina penale e altre notizie di ordine comportamentale e morale, valutate e conservate dagli appositi enti pubblici o pubblici e privati uffici. Con la domanda di adesione il socio accetta senza riserve lo Statuto, ciò che si completerà burocraticamente nella sua accettazione definitiva. A tal fine la presentazione scritta della domanda a socio è la delibera per accettazione degli eventuali controlli e automaticamente ne autorizza tutti i necessari accertamenti ed eventuali richieste presso altre strutture, come da Statuto. Possono essere richiesti o eseguiti esami medici al fine di rilevare uso di droghe, doping o quant’altro. Esami disposti per qualsiasi esigenza ritenuta utile ai fini e nel rispetto dello statuto, il quale ne esclude categoricamente l’uso in qualsiasi tipologia e qualsiasi quantità. L’uso di droghe e similari viene ammesso esclusivamente in caso di estrema ed indispensabile esigenza per problemi di sopravvivenza e comunque solo per motivi di salute. Gli accertamenti possono venire disposti in qualsiasi momento, anche durante la collaborazione associativa, con le dovute cautele e rispetto per la privacy, ma il socio non può opporsi o impedirne l’esecuzione. Tali notizie potranno essere richieste e ricevute ufficialmente solo dal Presidente e conosciute al fine valutativo solo dal Consiglio Direttivo, previo segreto professionale. I membri del Consiglio, anche singolarmente e quando ne valutano la necessità, chiedono al Presidente di attivarsi per gli accertamenti del caso. Le informazioni rimarranno assolutamente riservate e coperte da segreto professionale con gravi responsabilità pari al pubblico ufficiale del codice penale e all’art. 621, 622 e 623bis. In caso di reato di un suo membro, l’Associazione può costituirsi in giudizio come persona offesa secondo la legge, sia a fianco del danneggiato che in sua mancanza. Può stabilire una multa anche comprendendo i danni eventualmente subiti dal socio, che è immediatamente esecutiva come per Legge. La parte di multa che riguarda i danni del socio, verrà consegnata al socio come risarcimento e ripristino dell’equilibrio del danno, come da principi di Legge italiana e internazionale. In caso l’Onlus valutasse necessario e in rispetto ai suoi obiettivi e finalità, potrà anticipare tale risarcimento al socio, attingendo dalla propria cassa.

Art. 13. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione con preavviso scritto di 10 giorni lavorativi. Oppure se sono coinvolti e/o responsabili in attività affidate dall’associazione, valgono i particolari accordi specifici scritti diversi. (art. 24 codice civile) I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolarenecessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti assicurativi sono regolati da apposite convenzioni concluse dall’Onlus con gli enti assicurativi. Nulla vieta la stipula di contratti privatamente conclusi dal socio. In tal caso il socio dovrà informare  l’Onlus che lo annoterà a fianco della registrazione del socio iscritto.

Art. 14. Il socio ha il dovere di pagare la quota associativa annuale, così come stabilito dal Consiglio, previamente discusso nell’Assemblea. Deve pagare inoltre altre eventuali quote come stabilito, per iniziative o attività organizzate, come da regolamenti appositi. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione e si perfeziona con il versamento della quota associativa. Ogni socio è tenuto al versamento della quota annua da versare entro il 31 gennaio. Il mancato versamento entro tale data impedisce per l’anno l’esercizio del diritto di voto.

Art. 15. La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per assunzione di sostanze stupefacenti, doping o sostanze similari; per alcolismo; c) per troppo fumo; inderogabilmente fumando in presenza di bambini o non fumatorid) per morosità nel pagamento della quota associativa; salvo i casi accertati e deliberati dal Consiglio; in caso di inabbienza le quote vengono pagate in totale privacy dalla stessa associazione, in accordo col socio. e) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; f) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione non avendo diritto a nessun rimborso, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o Leggi pubbliche e loro attuazioni. In caso di recesso o esclusione per qualsiasi motivo, il socio non ha nessun diritto a ripetizione di quanto a qualsiasi titolo versato all’associazione. La perdita di qualità di socio nei casi b) c) d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 16. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di soci sostenitori tutte le persone che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Un associato può essere anche socio sostenitore, mentre un socio sostenitore non può automaticamente o per diritto diventare un socio di altro genere.

Organi sociali e cariche elettive.

Art. 17. Sono organi dell’Associazione: a. l’Assemblea dei soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente; d. il vice presidente; e. il tesoriere; f. il segretario; g. il Collegio dei Revisori dei Conti; (inizialmente non previsto) h. il Collegio dei Probiviri. (inizialmente non previsto) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci.

Art. 18. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio (15 marzo), per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mezzo internet a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno venti giorni prima del giorno previsto, in prima convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno dieci mesi e in regola con i loro doveri.

Art. 19. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 20. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega solo per motivi gravi o d’impedimento significativo. Ciascun socio può essere latore di massimo quattro deleghe. Il delegato dev’essere un socio con diritto al voto. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Tali deliberazioni vengono esposte nella sede principale e/o sul sito internet dell’Associazione. Quando esisteranno altre sedi dislocate indipendenti, anche in ognuna di esse, nello spazio o bacheca apposita delle comunicazioni, tranne se vi sia disponibile ai soci l’utilizzo di internet da cui poterlo visionale ed eventualmente stampare.

Art. 21. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano e a maggioranza semplice. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 22. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: * discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo; * definisce il programma generale annuale di attività; * propone al Consiglio Direttivo iniziative di ogni natura e ampiezza secondo i principi dello statuto; * procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti. Quando vi saranno più sedi dislocate e indipendenti, ognuna di esse nella sua sede, eleggerà il suo rappresentante (e il vice per sostituirlo in caso d’impedimento del primo, previa indicazione del Presidente) che sarà loro portavoce nell’incarico di Consigliere Direttivo. Uno o più membri di ogni sede dislocata e indipendente presentano brevemente il loro eletto all’Assemblea (principale e generale) dei soci, spiegandone anche i motivi della loro scelta e quello che i suoi elettori vogliono da lui durante tutto il suo mandato, ovvero quali sono stati i principi della loro scelta di esso. Questa presentazione andrà accuratamente annotata nel registro. Va da sé che nella prossima elezione, tali votanti eleggeranno o no lo stesso soggetto, intrinsecamente felicitandosi o abolendo le aspettative soddisfatte o no. Oppure il rappresentante potrà variare di soggetto per altre esigenze della stessa sede dislocata, discusse e decise al loro interno in modo paritario e ugualitario nei diritti di ogni membro. * elegge e revoca il presidente; * determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; * discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; *delibera eventuali modifiche al presente statuto; * delibera sulla destinazione di avanzi di gestione, fondi, riserve o altri capitali durante la vitadell’Onlus; * delibera sulle responsabilità dei consiglieri; * conferma l’ammissione dei soci per l’anno successivo; * decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 15; * discute, controlla, ratifica e delibera sugli Ammonimenti e sugli ammonitori soci; * discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 23. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. E in qualsiasi altro caso sia urgentemente ed eccezionalmente necessario prendere provvedimenti. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24. Le deliberazioni prese dall’Assemblea vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Ciascun socio può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della Legge o dello Statuto. Prima chiedendo variazioni o correzioni in un’assemblea straordinaria. Poi in Tribunale e nelle sedi idonee.

Consiglio Direttivo

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente da due e fino a dieci membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente ne è un membro. Più avanti si compone di un membro per ogni sede dislocata e indipendente.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando è ritenuto opportuno; quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo avviso personale sulla propria casella di posta internet (o altro mezzo idoneo per incapacità o impossibilità del ricevente) almeno otto giorni prima della riunione. Due giorni in casi eccezionali e di estrema urgenza. In tale caso il Presidente di persona deve informare tutti iconsiglieri o accertarsi che siano informati. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone o in casi di motivi eccezionali valutati dal Presidente.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico: * elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca; * elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca; * nomina il tesoriere e il segretario; * attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; * cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; * predispone all’Assemblea il programma annuale di attività; * presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico efinanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni; i contributi; i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. * conferisce procure generali e speciali; * instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; * propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; * riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; * ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; * delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 15.

Art. 28. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I Consiglieri che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee, decadono dall’ufficio.

Il Presidente

Art. 29. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ma il primo rimane in carica due anni in più, in modo che l’elezione sia sfasata e non coincida con la rielezione del Consiglio. – È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. – Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. – Ha facoltà di rappresentare un suo socio in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio, in sostituzione o vece del socio, previa regolare delega eautorizzazione dello stesso socio. Oppure il Presidente può delegare terzi o professionisti che ritiene più utili e competenti nel caso specifico per meglio tutelare i diritti del socio. – Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. – In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo che deve deliberare nel termine di tre giorni dalla presentazione salvo che si riserviper fondati motivi di approfondimento e per cause allo stesso non imputabili. In caso non vi sia riunione, il provvedimento s’intende accettato previa firma consensuale della maggioranza dei Consiglieri sullarichiesta scritta del Presidente. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il vice presidente cessa dalla carica con il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 30. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Presenta la proposta di bilancio preventivo entro il mese di gennaio. Entro il mese di febbraio predispone il bilancio consultivo dell’anno precedente. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 31. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Sovrintende alla formazione, organizzazione e conservazione dell’archivio. È nominato dall’Assemblea su designazione del Presidente. Cessa dalla carica con il Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone dicomprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegiorimane in carica per lo stesso tempo di esercizi del Consiglio Direttivo. Ma il primo esercizio rimane incarica un anno in più in modo che l’elezione sia sfasata rispetto al Consiglio e del Presidente.I suoi componenti possono essere rieletti una volta sola.

Art. 33. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabilie lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 34. Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione. I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di cinque, durano in carica un esercizio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti e di qualsiasi altra carica amministrativa. Compiti del Collegio dei Probiviri: * decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualchesocio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; * parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’art. 15.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 35. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 di cembre di ogni anno. Entro il 15 marzo di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione; il rendiconto economico e finanziariodell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 36. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a) quote associative e contributi di simpatizzanti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale e dellostatuto. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività statutariamente previste. Tutti i versamenti, a qualsiasi titolo elargiti, sono a fondo perduto, salvi patti contrari previamente accettati dall’Onlus.

Art. 37. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) donazioni, lasciti o successioni; c) redditi derivanti dal suo patrimonio; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 38. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Art. 39. Il patrimonio dell’associazione è stabilito in autonomia patrimoniale perfetta.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 40. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 e 23 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini diutilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È vietato devolvere il patrimonio ad associazioni/altri enti direttamente o indirettamente collegate o connesse alle religioni. Ciò sarebbe contrario allo statuto e alle sue finalità che ne sottolineano la parità e l’utilità verso chiunque. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 41. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Perquanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Le spese iniziali sono prese a prestito dal primo Presidente in carica, con restituzione appena possibile e senza interessi, quando l’Onlus potrà contare su un sufficiente patrimonio proprio.

Ormea, 2 ottobre 2010

SOCI FONDATORI:

il Presidente Segretario Il vice presidentee Direttore alla sicurezza.

Registrato ad Alba il 18.10.2010 al n. 2910 serie 3

Codice fiscale 93048130046

Cod. Attività 949910 organizzazioni per la tutela dei cittadini